
Di Maria Rosaria Randaccio
La La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Gennaio 2026 ha condannato nuovamente l’Italia per accertamenti tributari “fuori controllo”. Violati legalità, proporzionalità e diritto di difesa.
NOTE Alla SENTENZA della Confederazione Democrazie Cristiane 2026
La Corte europea dei diritti dell’uomo torna a colpire al cuore del fisco italiano.
Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026, Strasburgo ha condannato ancora una volta il nostro Paese per il modo in cui Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza accedono ai dati bancari dei contribuenti.
I principi violati sono tre e pesantissimi: legalità sostanziale, proporzionalità e diritto a un ricorso effettivo. In sintesi: l’Italia controlla troppo e tutela troppo poco.
Il caso: banche sotto esame senza garanzie
Nel luglio 2019 e nel luglio 2020 le banche dei ricorrenti hanno comunicato di aver ricevuto richieste dall’Agenzia delle Entrate. Oggetto: estratti conto, movimenti e operazioni finanziarie relative a specifici periodi d’imposta.
I ricorrenti hanno denunciato alla CEDU l’eccessiva discrezionalità riconosciuta al Fisco. Niente motivazione, niente notifica preventiva, nessun giudice a controllare prima. Il contribuente può difendersi solo ex post, impugnando l’avviso di accertamento. Troppo tardi.
Per la Corte di Strasburgo questo è un vulnus diretto all’art. 8 CEDU: diritto al rispetto della vita privata e del domicilio. L’accesso ai conti, ai movimenti, alle operazioni è una ingerenza gravissima e non può avvenire con una semplice autorizzazione interna.
Cosa non va nella legge italiana
La CEDU mette sotto accusa gli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72. Secondo i giudici europei attribuiscono all’Amministrazione finanziaria un potere “sproporzionato”, senza filtri e senza controllo giurisdizionale preventivo.
Il problema è strutturale:
- Discrezionalità illimitata: l’A.F. decide da sola quando e come entrare nei conti, con autorizzazioni interne prive di motivazione reale.
- Nessun controllo prima: il giudice entra in gioco solo dopo, quando il danno è fatto.
- Nessun rimedio effettivo: il contribuente non può bloccare l’accesso ai dati in fase istruttoria.
Anche la Cassazione, ricordano i giudici, ha più volte detto che l’accertamento non è nullo se manca l’autorizzazione. Risultato: tocca al cittadino dimostrare il pregiudizio. Ribaltamento dell’onere della prova inaccettabile per Strasburgo.
Non è la prima volta. E la “pezza” del 2025 non basta
Questa è la terza condanna in meno di un anno. Prima c’erano state Italgomme c. Italia del 6 febbraio 2025 e Agrisud 2014 S.r.l. c. Italia dell’11 dicembre 2025, entrambe su ispezioni domiciliari.
Il legislatore aveva provato a correre ai ripari con l’art. 13-bis DL 84/2025, conv. in L. 108/2025, che ha modificato l’art. 12 dello Statuto del Contribuente introducendo l’obbligo di motivare gli accessi. Ma solo per gli atti futuri e senza prevedere un vero rimedio giurisdizionale.
Per la CEDU non è abbastanza. Una toppa, non una riforma.
Cosa chiede ora la Corte: i 3 pilastri
La sentenza è adottata ai sensi dell’art. 46 CEDU. Significa che l’Italia ha l’obbligo di adottare misure generali e strutturali. Non basta risarcire i ricorrenti.
Strasburgo indica 3 cose da fare subito:
- Regole chiare: definire per legge quando e come si può accedere ai dati bancari, con criteri precisi e obbligo di motivazione puntuale.
- Controllo indipendente: introdurre un vaglio giudiziale o di autorità terza prima dell’accesso, non legato all’emissione dell’avviso di accertamento.
- Bilanciamento anche in ambito UE: considerare le regole sulla cooperazione internazionale, senza svuotare le tutele.
Le conclusioni: stop alle ispezioni “a sorpresa”
Il messaggio della CEDU è chiarissimo: la lotta all’evasione è legittima, ma non può calpestare i diritti fondamentali.
Il verdetto Ferrieri e Bonassisa impone uno stop definitivo alla prassi delle indagini bancarie “a sorpresa”, senza tutele e senza contraddittorio. L’Italia dovrà riscrivere le regole del gioco.
Altrimenti le condanne continueranno ad arrivare. E il conto, questa volta, lo pagherà lo Stato.
Maria Rosasaria Randaccio
Responsabile Nazionale Dipartimento Finanze e politiche sociali CDC 2026

Riflessione della Confederazione Democrazie Cristiane 2026 e relative richieste.
Dopo le prime condanne CEDU e le “pezze” del 2025, il governo Meloni è intervenuto a metà, ma la sentenza Ferrieri e Bonassisa 8.1.2026 dice che non basta.
1. Cosa ha fatto il governo Meloni dopo Italgomme e Agrisud
Dopo la sentenza Italgomme 6.2.2025, il governo ha messo una prima toppa con il DL Fisco:
DL 84/2025 art. 13-bis, convertito in L. 108/2025
Cosa è cambiato:
- Obbligo di motivazione rafforzata: l’art. 12 dello Statuto del Contribuente è stato modificato. Ora gli accessi, le ispezioni e le richieste dati bancari devono essere motivati in modo “chiaro e dettagliato”.
- Applicazione solo pro-futuro: vale solo per gli atti notificati dopo l’entrata in vigore. Non copre i procedimenti già aperti.
- Niente giudice prima: è rimasto invariato il meccanismo. L’autorizzazione resta interna all’Agenzia/GdF. Nessun controllo giurisdizionale preventivo o indipendente. Il contribuente può impugnare solo dopo l’avviso di accertamento.
Cosa NON ha fatto il governo:
- Nessun giudice delle indagini tributarie:
non è stato introdotto un “GIP tributario” come per le intercettazioni penali. - Nessun contraddittorio endoprocedimentale: il contribuente non viene sentito prima che l’Ade chieda i dati in banca.
- Nessun rimedio cautelare: non si può bloccare la richiesta dati al giudice prima che parta.
Risultato: per la CEDU la modifica è “cosmetica”. Risolve la forma, non la sostanza. Da qui la nuova condanna di gennaio 2026.
Ad oggi non risulta un nuovo DDL già depositato per recepire la sentenza “Ferrieri e Bonassisa”.
Il MEF e il Dipartimento delle Finanze stanno valutando le “misure generali” richieste dall’art. 46 CEDU.
2. Cosa Chiede la “CDC 2026” al Governo
Presa in carico delle tre richieste già avanzate dalla “CEDU”
Le 3 richieste che la CEDU pretende: minimo tre correttivi
- Legalità e tipicità: legge che disciplina l’accesso
`La CDC 2026 chiede una norma che elenchi tassativamente i presupposti per cui chiedere dati bancari. Non più “gravi indizi” generici. Servono criteri oggettivi: soglia, rischio evasione, collegamento con altri elementi. Nonché obbligo di motivazione atto per atto, non “modello standard”. - Controllo giurisdizionale preventivo e indipendente
`Si chiede di introdurre l’autorizzazione di un giudice tributario o di un Garante indipendente prima che l’Ade richieda i dati alla banca. Come avviene per le intercettazioni.
Senza questo la CEDU continuerà a condannarci. - Diritto di difesa e rimedio effettivo
`Si chiede “notifica” al contribuente della richiesta dati + possibilità di reclamo urgente al giudice tributario per bloccarla. Nonché inversione dell’onere: se l’accesso è illegittimo, i dati sono inutilizzabili. Oggi invece tocca al contribuente provare il danno.
Altre 2 richieste CDC 2026 in aggiunta
- Trasparenza e tracciamento: istituire un registro pubblico annuale di quante richieste dati bancari fa l’Ade, con esito. Per evitare abusi e “pesca a strascico”.
- Tutele per professionisti e imprese: escludere dall’accesso indiscriminato i conti separati di avvocati, notai, commercialisti. Nonché prevedere indennizzo automatico se l’accertamento si chiude con nulla.
Formula secca
“La sentenza Ferrieri e Bonassisa ci impone 3 cose entro 6 mesi: legge chiara, giudice prima, ricorso subito . Senza queste 3 tutele ogni altro modifica è inutile e ci espone ad altre condanne con risarcimento a carica dello Stato.
In sintesi: il governo ha messo una pezza sulla motivazione con la L.108/2025. La CEDU ora chiede l’osso: il controllo preventivo di un giudice prima (in linea con la nostra Carta Costituzionale).
Il Presidente CDC 2026
Vittorio Adelfi
Il Segretario Nazionale
Carmelo Antonio Comi



















